Decreto ecobonus convertito in legge
Convertito in legge il decreto ecobonus sulla casa, il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 che ha prorogato al 2013 la detrazione 50% per lavori di ristrutturazione edilizia, ha aumentato la detrazione risparmio energetico dal 55 al 65% e ha introdotto il cd bonus mobili, insieme a tante altre novità. Il disegno di legge di conversione del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 è stato approvato il 31 luglio 2013, con modificazioni dalla Camera con 480 voti a favore e 1 astenuto. Viene così recepita la direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici e soprattutto la proroga fino al 31 dicembre e delle detrazioni fiscali riguardanti da una parte il bonus 50% e dall’altra il bonus 65%, insieme a tante altre novità.
Per ciò che riguarda la detrazione risparmio energetico, il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, ha innalzato dal 55% al 65%la percentuale di detrazione delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013. Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014.
Negli emendamenti al decreto in questione è stata inserita tra i lavori agevolati anche l’installazione di caldaie. Ciò significa che la detrazione 65% è ora riconosciuta se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti), l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, nonché l’installazione di caldaie e pompe di calore.
Decreto Legge N. 63 del 04.06.2013
Parere dell'Agenzia Entrate sulla detrazione fiscale degli impianti FV
In sintesti, l'Agenzia:
* Riconosce che l'installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e segnatamente tra quelli finalizzati a conseguire un risparmio energetico. Peraltro, il contribuente che intende beneficiare della detrazione non dovra' produrre particolare documentazione che attesti il risparmio energetico, in quanto, anche in base alle indicazioni del MISE, la realizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile comporta in se un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio e quindi non e' necessario produrre alcuna certificazione, con notevoli effetti quindi di semplificazione e riduzione di oneri.
* Ricorda che per poter beneficiare della detrazione in esame, e' necessario che l'impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (e quindi per usi domestici, di alimentazione degli apparecchi elettrici, di illuminazione etc.
* Conferma il divieto di cumulo tra la detrazione fiscale in esame e la tariffa incentivante, ma, anche in base alle indicazioni del MISE, riconosce la cumulabilita' tra la stessa detrazione e lo scambio sul posto ed il ritiro dedicato.
Parere dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale.